1. Nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione statale e con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 55, la Regione ha potestà nelle seguenti materie:
a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;
b) promozione dell'occupazione e tutela del lavoro;
c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
d) ordinamento delle professioni;
e) ricerca scientifica e tecnologica;
f) alimentazione e tutela dei consumatori;
g) ordinamento sportivo;
h) servizi di protezione civile;
i) tutela del paesaggio;
l) ordinamento dei porti e aeroporti;
m) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relativi sistemi dì sicurezza;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
p) previdenza complementare e integrativa;
q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali.
2. Fatte salve le competenze dello Stato elencate al comma 3, la Regione può emanare norme legislative in materia di:
a) immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti da paesi stranieri; le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico;
b) istruzione, relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale;
c) ambiente ed ecosistema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi; in particolare, la Regione può determinare i vincoli e le norme di protezione ambientale e paesistica a cui devono attenersi la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture promosse dall'Unione europea o dallo Stato;
d) beni culturali, per migliorarne il livello di tutela e conservazione e coordinare gli interventi a essi rivolti;
e) economia, per ristabilire la competitività con aree confinanti.
3. È in ogni caso riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, di seguito indicate:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
r) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
4. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi del comma 3.