Art. 56.
(Potestà legislativa concorrente e potestà legislativa esclusiva dello Stato).

      1. Nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione statale e con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 55, la Regione ha potestà nelle seguenti materie:

          a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;

          b) promozione dell'occupazione e tutela del lavoro;

          c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          d) ordinamento delle professioni;

          e) ricerca scientifica e tecnologica;

          f) alimentazione e tutela dei consumatori;

          g) ordinamento sportivo;

          h) servizi di protezione civile;

          i) tutela del paesaggio;

 

Pag. 78

          l) ordinamento dei porti e aeroporti;

          m) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relativi sistemi dì sicurezza;

          n) ordinamento della comunicazione;

          o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

          p) previdenza complementare e integrativa;

          q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

          r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali.

      2. Fatte salve le competenze dello Stato elencate al comma 3, la Regione può emanare norme legislative in materia di:

          a) immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti da paesi stranieri; le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico;

          b) istruzione, relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale;

          c) ambiente ed ecosistema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi; in particolare, la Regione può determinare i vincoli e le norme di protezione ambientale e paesistica a cui devono attenersi la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture promosse dall'Unione europea o dallo Stato;

          d) beni culturali, per migliorarne il livello di tutela e conservazione e coordinare gli interventi a essi rivolti;

 

Pag. 79

          e) economia, per ristabilire la competitività con aree confinanti.

      3. È in ogni caso riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, di seguito indicate:

          a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

          b) immigrazione;

          c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

          d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

          e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

          f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

          g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

          h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale;

          i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

          l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

          m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

          n) norme generali sull'istruzione;

          o) previdenza sociale;

          p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

Pag. 80

          q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

          r) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

      4. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi del comma 3.